REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e definizioni
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Competenze specifiche dei soggetti preposti ai provvedimenti di gestione
Art. 4 - Centri di responsabilità

TITOLO II - PREVISIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE
Capo I - I documenti di previsione
Art. 5 - Esercizio finanziario e bilancio di previsione
Art. 6 - Criteri di formazione del bilancio di previsione
Art. 7 - Contenuto del preventivo finanziario
Art. 8 - Classificazione delle entrate e delle uscite
Art. 9 - Unità, integrità ed universalità del bilancio
Art. 10 - Veridicità e pubblicità del bilancio
Art. 11 - Equilibri della gestione
Art. 12 - Fondo di riserva
Art. 13 - Variazioni al preventivo finanziario
Art. 14 - Esercizio provvisorio

Capo II - La gestione del bilancio
Art. 15 - Le fasi delle entrate
Art. 16 - Accertamento delle entrate
Art. 17 - Riscossione delle entrate
Art. 18 - Reversali di incasso
Art. 19 - Vigilanza sulla gestione delle entrate
Art. 20 - Le fasi delle uscite
Art. 21 - Impegno
Art. 22 - Assunzione e registrazione degli impegni
Art. 23 - Liquidazione
Art. 24 - Ordinazione
Art. 25 - Documentazione dei mandati di pagamento
Art. 26 - Modalità di estinzione dei mandati di pagamento

Capo III - Il rendiconto della gestione
Art. 27 - Rendiconto della gestione
Art. 28 - Conto del bilancio
Art. 29 - Situazione amministrativa
Art. 30 - Struttura del conto economico e della situazione patrimoniale
Art. 31 - Relazione sulla gestione
Art. 32 - Riaccertamento dei residui
Art. 33 - Trasferimento dei residui

Capo IV - Scritture contabili
Art. 34 - Sistema di scritture
Art. 35 - Registrazioni contabili
Art. 36 - Sistema di elaborazione automatica dei dati

Capo V - Servizio di cassa
Art. 37 - Affidamento del servizio
Art. 38 - Servizio di cassa interno
Art. 39 - Gestione del fondo economale

TITOLO III - GESTIONE PATRIMONIALE
Art. 40 - Beni

TITOLO IV - ATTIVITA’ CONTRATTUALE
Art. 41 - Autonomia contrattuale
Art. 42 - Prestazione di servizi a terzi

TITOLO V - SISTEMA DI CONTROLLO
Art. 43 - Composizione e funzionamento del Collegio dei revisori
Art. 44 - Funzioni dell’organo di revisione
Art. 45 - Durata dell’incarico e cause di cessazione dell’organo di revisione
Art. 46 - Controllo di gestione

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 47 - Modificazioni del regolamento. Atti interpretativi e applicativi

ALLEGATI
Allegato 1 - Preventivo finanziario gestionale

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1
Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la contabilità e la finanza (di seguito denominato "regolamento") stabilisce i principi relativi ai bilanci, alla gestione finanziaria e patrimoniale, all’amministrazione, alle procedure contrattuali, alla gestione del patrimonio, ai controlli.
2. Il regolamento determina le procedure di formazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi. Disciplina un sistema di scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e di controlli.
3. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) "Università": l’Università Telematica "Guglielmo Marconi";
b) "centro di costo": l’entità, organizzativa od astratta, cui vengono imputati i costi diretti ed indiretti al fine di conoscerne il costo complessivo;
c) "centro di responsabilità": ogni struttura organizzativa - didattica, di ricerca o amministrativa - incaricata di assumere le decisioni in ordine alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli. I centri di responsabilità possono articolarsi su più livelli;
d) "costo": la causa economica dell’uscita finanziaria sopportata per acquisire un fattore produttivo, o il fatto di gestione che incide negativamente sul patrimonio dell’Università;
e) "Direttore Generale": è il Dirigente che sovrintende agli uffici amministrativi e ai servizi centrali dell’Ateneo;
f) "entrata finanziaria": l’aumento di valori numerari certi, assimilati o presunti attivi, ovvero la diminuzione di valori numerari assimilati e presunti passivi;
g) "organi di vertice": sono gli organi che definiscono le scelte strategiche e le politiche dell’Università, nonché decidono in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’intera attività. Essi sono costituiti dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione e dal Rettore, così come identificati dallo Statuto;
h) "ricavo/provento": la causa economica dell’entrata finanziaria e non, ottenuta per lo svolgimento dell’attività istituzionale, a seguito dello scambio di beni e servizi, ovvero l’accadimento di gestione che incide positivamente sul patrimonio dell’Università;
i) "risultato di amministrazione": somma algebrica tra il fondo cassa (o deficit di cassa), residui attivi e residui passivi. Se il saldo è di segno positivo, negativo o uguale a zero, il risultato costituisce, rispettivamente, avanzo, disavanzo o pareggio di amministrazione;
j) "servizio finanze": ufficio di ragioneria, ufficio di bilancio, unità operativa budget e risorse finanziarie o servizio analogo cui è affidata la gestione contabile dell’Università ed il cui titolare è responsabile della relativa regolarità;
k) "uscita finanziaria": la diminuzione di valori numerari certi, assimilati o presunti attivi, ovvero l’aumento di valori numerari assimilati e presunti passivi.

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ARTICOLO 2
Finalità

1. Il presente regolamento è volto a realizzare le finalità istituzionali dell’Università, nel rispetto dei principi di legittimità e trasparenza, efficienza ed efficacia, stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il regolamento si informa ai seguenti principi:
a) pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa e degli atti e provvedimenti cui essa dà luogo;
b) separazione tra le funzioni di indirizzo, di competenza degli organi di governo dell’ateneo, e le funzioni di gestione, di competenza dei dirigenti e della struttura amministrativa;
c) annualità, unità, universalità, integrità dei bilanci ed equilibrio finanziario;
d) programmazione delle decisioni e dell’utilizzo delle risorse;
e) individuazione delle responsabilità individuali nell’attuazione delle decisioni d’indirizzo e di gestione;
f) controllo del raggiungimento degli obiettivi determinati dagli organi di governo dell’ateneo.
3. Il regolamento si adegua, inoltre, ai principi contenuti:
a) nell’art. 7 della legge 9 maggio 1989, n.168;
b) nell’articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
c) nella legge 3 aprile 1997, n. 94, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1999, n. 208;
d) nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ai sensi dell’articolo 10, comma 4 dello stesso decreto.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, ove compatibili, le norme contenute nel regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e nel regolamento per le spese di modesta entità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 e successive modificazioni.

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ARTICOLO 3
Competenze specifiche dei soggetti preposti ai provvedimenti di gestione

1. In armonia con l’ordinamento normativo ed organizzativo dell’Università i soggetti preposti alla programmazione, all’adozione e all’attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile sono:
a) il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Rettore per le competenze in materia di programmazione ed indirizzo, nonché per quanto ad essi espressamente riservato dallo Statuto o con atto normativo o regolamentare;
b) il Direttore Generale per le competenze inerenti l’attività amministrativa dell’Università ed il coordinamento operativo, finanziario e tecnico degli uffici amministrativi.
2. Il Direttore Generale informa, periodicamente o a seguito di specifica richiesta, il Consiglio di Amministrazione sullo stato di attuazione della spesa in funzione della realizzazione delle entrate.
3. Il funzionario responsabile del Servizio Finanze, o un suo delegato, attesta con il visto sull’atto d’impegno e di liquidazione la regolarità contabile e verifica la copertura finanziaria.
4. I dipendenti preposti alla gestione delle entrate curano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che l’accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente. Essi, inoltre, segnalano tempestivamente al Direttore Generale e al Responsabile del Servizio Finanze il consolidarsi di eventuali scostamenti fra lo stato di realizzazione degli accertamenti delle entrate e le relative previsioni contenute nei documenti di previsione.

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ARTICOLO 4
Centri di responsabilità

1. L’Università intende decentrare l’attività con l’istituzione di centri di responsabilità articolati su più livelli.
2. Sono centri di responsabilità di primo livello, a cui corrispondono le unità previsionali di base che hanno rilevanza ai fini della redazione del bilancio, quelli a cui il Consiglio di Amministrazione assegna rilevanti dotazioni finanziarie, umane e strumentali.
3. Una volta individuate le Aree interessate, l’articolazione di detti Centri di Responsabilità e le relative procedure che ne disciplinano le attività saranno contenute in un apposito regolamento, che su proposta del Direttore Generale, sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

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TITOLO II - PREVISIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE

CAPO I: I DOCUMENTI DI PREVISIONE

ARTICOLO 5
Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L’esercizio finanziario dell’Università ha durata di un anno e coincide con l’anno solare.
2. Dopo il 31 dicembre non possono effettuarsi impegni di spesa o accertamenti di entrate in conto dell’esercizio scaduto, salvo quelli derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionatesi nell’esercizio scaduto.
3. La gestione viene svolta sulla base dei dati contenuti nel bilancio annuale di previsione composto dal:
a) preventivo finanziario redatto secondo lo schema di cui all’allegato 1;
b) quadro generale riassuntivo della gestione economico - finanziaria.

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ARTICOLO 6
Criteri di formazione del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è elaborato dal Direttore Generale con il supporto del responsabile del Servizio Finanze, ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, entro il 31 dicembre di ciascun anno, dopo aver acquisito il parere del Senato Accademico.
2. Il bilancio di previsione, sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori almeno quindici giorni prima della data di convocazione del Consiglio di Amministrazione, ed è accompagnato dalla relazione programmatica del Rettore.
3. La relazione del Collegio dei revisori dei conti deve contenere, fra l’altro, valutazioni in ordine alla attendibilità delle entrate ed alla congruità e coerenza delle uscite previste rispetto ai programmi ed indirizzi desumibili dalla relazione del Rettore. Essa si conclude con la proposta di approvazione o meno del bilancio di previsione.

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ARTICOLO 7
Contenuto del preventivo finanziario

1. Il preventivo finanziario è formulato in termini di competenza finanziaria e di cassa. La competenza finanziaria ha valenza autorizzativa mentre la gestione dei flussi di cassa rientra nelle responsabilità del Servizio Finanze.
2. Per ciascuna voce del preventivo finanziario sono indicati:
a) l’ammontare presunto dei residui alla chiusura dell’esercizio precedente a quello di riferimento;
b) le previsioni iniziali dell’anno precedente a quello cui di riferimento;
c) le entrate che si prevede di accertare e riscuotere, le uscite che si prevede di impegnare e pagare nell’esercizio di pertinenza.
3. Nella gestione di competenza finanziaria e di cassa sono iscritti come prima posta, rispettivamente, il presunto avanzo di amministrazione ed il presunto fondo di cassa iniziale.
4. Ciascuna voce di entrata e di uscita è contraddistinta da un codice meccanografico identificato secondo le modalità indicate dal Responsabile del Servizio Finanze nel rispetto delle classificazioni di cui all’articolo 8.

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ARTICOLO 8
Classificazione delle entrate e delle uscite

1. Al fine di conferire maggiore chiarezza, le entrate e le uscite dell’Università sono suddivise in:
a) titoli, secondo la pertinenza finanziaria;
b) categorie, quale ulteriore specificazione dei titoli, secondo la natura economica ed ai fini della preventiva autorizzazione;
c) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai soli fini della gestione e rendicontazione.
2. I titoli delle entrate sono:
Titolo I - Entrate correnti;
Titolo II - Entrate in conto capitale;
Titolo III - Partite di giro.
3. Le uscite sono ripartite nei seguenti titoli:
Titolo I - Uscite correnti;
Titolo II - Uscite in conto capitale;
Titolo III - Partite di giro.
4. Le partite di giro comprendono le entrate e le uscite che si effettuano per conto terzi e che, perciò, costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l’Università.
5. La specificazione in categorie e capitoli può essere ridotta od integrata in sede di approvazione del preventivo finanziario, purché l’oggetto sia omogeneo e chiaramente definito.

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ARTICOLO 9
Unità, integrità ed universalità del bilancio

1. La gestione finanziaria dell’Università è unica, come unico è il suo bilancio.
Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle uscite, fatte salve le entrate a destinazione vincolata per legge, delibera consiliare o qualsiasi altro atto o provvedimento autoritativo.
2. Tutte le entrate e tutte le uscite debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative uscite o entrate.
3. E’ vietata ogni gestione fuori bilancio.

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ARTICOLO 10
Veridicità e pubblicità del bilancio

1. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi:
a) della veridicità;
b) della correttezza nel rispetto delle norme e del presente regolamento;
c) della coerenza fra la previsione e i documenti accompagnatori, il consuntivo dell’esercizio precedente e ogni altra delibera del Consiglio di Amministrazione che incida sui prevedibili flussi di entrata e di uscita futuri;
d) della attendibilità delle previsioni sostenute da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.
2. Il bilancio è disponibile presso la sede dell’Università.

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ARTICOLO 11
Equilibri della gestione

1. Il preventivo finanziario non può esporre un disavanzo di competenza a meno che non ne sia prevista la copertura mediante l’utilizzo del presunto avanzo di amministrazione di cui all’articolo 15, ove accertato. Solo eccezionalmente, il Consiglio di Amministrazione è autorizzato, previo parere del Collegio dei Revisori, a contrarre mutui per dare copertura a spese obbligatorie non prorogabili ed a tutte quelle indispensabili al regolare funzionamento dell’Ateneo.
2. Se nel corso della gestione emerge una differenza negativa fra le entrate correnti e le uscite correnti, il Consiglio di Amministrazione, mediante variazione di bilancio, può procedere all’eventuale utilizzo dell’avanzo di amministrazione per le esigenze dell’Università.
3. Nel corso della gestione, con cadenza quadrimestrale, il Direttore Generale, con il supporto del Responsabile del Servizio Finanze, informa il Rettore sul permanere degli equilibri gestionali, redigendo apposite elaborazioni, anche prospettiche, in ordine alla situazione economico-finanziaria.
Nella prima seduta utile, il Rettore sottopone tali risultanze al Consiglio di Amministrazione ai fini dell’adozione, se negative, dei provvedimenti necessari al ripristino degli equilibri gestionali.

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ARTICOLO 12
Fondo di riserva

1. Al fine di garantire l’equilibrio della gestione l’Università iscrive nel proprio bilancio di previsione, fra le uscite correnti, un fondo riserva per uscite impreviste, nonché per le maggiori uscite che potranno verificarsi durante l’esercizio, il cui ammontare non potrà superare il tre per cento del totale delle uscite correnti previste.
2. L’utilizzo del fondo di riserva è disposto dal Rettore, su proposta del Direttore Generale.

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ARTICOLO 13
Variazioni al preventivo finanziario

1. Le variazioni al preventivo finanziario sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori, circa la correttezza contabile della spesa, le modalità e la congruità della copertura finanziaria.
2. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.
3. In casi di eccezionalità ed urgenza la variazione può essere assunta dal Rettore. Il Decreto Rettorale sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva e, comunque, prima dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio.
4. Durante l’ultimo mese dell’esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al preventivo finanziario decisionale, salvo casi eccezionali da motivare.
5. Le variazioni al preventivo finanziario gestionale sono adottate su proposta del Direttore Generale.

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ARTICOLO 14
Esercizio provvisorio

1. Nel caso in cui il bilancio di previsione non venga approvato prima dell’inizio del relativo esercizio, il Consiglio di Amministrazione delibera l’esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a quattro mesi.
2. L’Università può effettuare uscite per un importo non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo degli specifici stanziamenti previsti nell’ultimo bilancio deliberato, con esclusione delle uscite tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

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CAPO II: LA GESTIONE DEL BILANCIO

ARTICOLO 15
Le fasi delle entrate

1. La gestione delle entrate segue le fasi dell’accertamento, della riscossione e del versamento.

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ARTICOLO 16
Accertamento delle entrate

1. L’entrata è accertata quando l’Università, sulla base di idonea documentazione, verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare, nonché fissa la relativa scadenza.
2. L’accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture, con imputazione al competente capitolo.
3. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi, i quali sono compresi fra le attività dello stato patrimoniale.
4. Le entrate iscritte in bilancio e non accertate alla chiusura dell’esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare le risultanze di esercizio.

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ARTICOLO 17
Riscossione delle entrate

1. Le entrate dell’Università sono riscosse tramite l’Istituto cassiere con versamenti diretti in Tesoreria, con l’accredito di somme tramite il servizio di conto corrente postale o su conto corrente bancario.
2. Le entrate possono essere riscosse eccezionalmente tramite dipendenti incaricati alla riscossione, che verseranno nelle casse dell’ente con cadenza almeno mensile.
3. L’istituto cassiere non può ricusare l’esazione di somme che vengano versate in favore dell’Università.

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ARTICOLO 18
Reversali di incasso

1. Le reversali di incasso sono firmate dal Rettore, Direttore Generale e dal responsabile del Servizio Finanze o da un suo delegato.
2. Le reversali, numerate progressivamente, contengono le seguenti indicazioni:
a) il codice del capitolo, con relativa descrizione, e il codice meccanografico;
b) l’esercizio finanziario nel quale è avvenuto l’accertamento, con l’ulteriore specificazione in conto residui;
c) gli estremi anagrafici o la denominazione sociale del debitore;
d) la causale della riscossione;
e) l’importo in cifre e in lettere;
f) la data di emissione.
3. Tutti i documenti di incasso che gli enti incaricati della riscossione trasmettono di volta in volta, costituiscono reversali d’incasso e, dopo una verifica dell’ufficio competente, dovranno essere tempestivamente acquisite nella contabilità dell’Università.
4. Le reversali che si riferiscono ad entrate di competenza dell’esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative ai residui.
5. Le reversali non estinte alla fine dell’esercizio sono annullate. La relativa riscossione è eseguita nel successivo esercizio in conto residui.

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ARTICOLO 19
Vigilanza sulla gestione delle entrate

1. Il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e il responsabile del Servizio Finanze, ciascuno nei limiti delle rispettive competenze, vigilano sulla gestione delle entrate.

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ARTICOLO 20
Le fasi delle uscite

1. La gestione delle uscite segue le fasi dell’impegno, della liquidazione, dell’ordinazione del pagamento.

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ARTICOLO 21
Impegno

1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell’esercizio le somme dovute dall’Università a soggetti determinati in base alla legge, a contratto, ad ordinativo scritto o ad altro titolo valido, nonché le somme destinate a specifiche finalità in base ad atti approvati dai competenti organi, sempre che la relativa obbligazione giuridica si perfezioni entro il termine dell’esercizio di riferimento.
2. Con l’approvazione del bilancio e delle successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le uscite dovute:
a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
c) per le uscite dovute nell’esercizio in base a contratti, regolamenti o disposizioni di legge.
3. La differenza fra somme stanziate e quelle impegnate costituisce economia di bilancio.
4. Le uscite correnti e le uscite in conto capitale correlate ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata in base alla legge, qualora non vengano impegnate nel corso dell’esercizio, confluiscono nella gestione dei residui di competenza ai fini dell’utilizzo per la copertura finanziaria delle spese da assumersi nel successivo esercizio.
5. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell’esercizio non è stata assunta dall’Università l’obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione.
6. I residui passivi di cui al comma 4 devono essere analiticamente individuati.
7. A fronte degli oneri connessi ad obbligazioni negoziali pluriennali correlate a prestazioni a carico di terzi, può essere assunto un atto amministrativo per l’impegno globale, provvedendo ad annotarlo nel partitario degli impegni. A carico del singolo esercizio è assunto un impegno contabile pari alle obbligazioni connesse alle prestazioni effettivamente rese.
8. Le uscite impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio costituiscono residui passivi i quali sono compresi tra le passività dello stato patrimoniale, ovvero nei conti d’ordine per i residui di cui al comma 4.

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ARTICOLO 22
Assunzione e registrazione degli impegni

1. Gli impegni sono assunti dal Rettore e dal Direttore Generale.
2. Tutti gli atti che comportino impegni di spesa, sono trasmessi al responsabile del Servizio Finanze e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la correttezza dell’imputazione, la disponibilità della somma e la capienza dello stanziamento.
3. Gli atti che non soddisfino i requisiti di cui al comma 2 sono rimessi dal responsabile del Servizio Finanze, con provvedimento motivato, a chi li ha emessi, affinché apporti le necessarie correzioni.

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ARTICOLO 23
Liquidazione

1. Con la liquidazione, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno assunto.
2. La liquidazione compete a chi ha assunto l’impegno ed è disposta a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite. Tale riscontro è attestato con l’apposizione del visto sulla fattura o altro documento giustificativo.
3. L’atto di liquidazione di cui al comma 2, sottoscritto da chi ha assunto l’impegno, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, è trasmesso al responsabile del Servizio Finanze per i conseguenti adempimenti.
4. Gli atti di liquidazione inerenti l’acquisizione di beni soggetti ad inventariazione devono anche riportare gli estremi della relativa registrazione di carico.
5. Il responsabile del Servizio Finanze effettua i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, e qualora ne rilevi delle irregolarità, rimette l’atto di liquidazione all’ufficio competente, senza procedere all’emissione del mandato.
6. Costituiscono economie anche le minori uscite sostenute rispetto all’impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
In corso d’anno tali economie ricostituiscono la disponibilità sullo stanziamento previsto. Qualora la liquidazione avvenga in un esercizio successivo, l’eventuale economia comporta la cancellazione del connesso residuo, determinando una insussistenza del passivo.

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ARTICOLO 24
Ordinazione

1. Il pagamento è ordinato, entro i limiti delle disponibilità di cassa, mediante l’emissione di mandati di pagamento, numerati in ordine progressivo.
2. I mandati sono firmati dal Rettore, dal Direttore Generale e dal responsabile del Servizio Finanze, ovvero da chi legittimamente lo sostituisce, e devono indicare:
a) il codice del capitolo e il relativo codice meccanografico;
b) l’esercizio finanziario nel quale è avvenuto l’impegno;
c) gli estremi anagrafici o la denominazione sociale del creditore;
d) la causale del pagamento;
e) l’importo in cifre e in lettere;
f) la data di emissione;
g) le modalità di estinzione del titolo.
3. I mandati riportano l’indicazione di uscite di competenza dell’esercizio in corso ovvero di uscite in conto residui.

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ARTICOLO 25
Documentazione dei mandati di pagamento

1. Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi: da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi; dai buoni di carico, quando si tratta dei beni inventariabili; dalla copia degli atti di impegno o dalla annotazione degli estremi dell’atto di impegno; dalle note di liquidazione; da ogni altro documento che giustifichi la spesa.
2. L’estremo dell’impegno di spesa deve essere comunicato al fornitore all’atto dell’ordinazione della prestazione, precisando di riportarlo nella successiva fattura.
3. La documentazione della spesa è allegata al mandato anche successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di dieci anni.
4. Si possono emettere mandati collettivi a favore di soggetti terzi, distintamente individuati, purché la spesa sia imputabile ad un medesimo capitolo, eccezion fatta per le spese del personale che, essendo fisse ed obbligatorie, possono comportare l’emissione di un mandato che movimenti più capitoli. Possono essere emessi mandati cumulativi nel caso in cui si tratti di somme, distintamente individuate, per le quali unico è l’originario avente diritto.

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ARTICOLO 26
Modalità di estinzione dei mandati di pagamento

1. L’Università può disporre, con espressa notazione sui titoli, su richiesta scritta del creditore, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:
a) accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato al creditore, nonché mediante vaglia postale e telegrafico;
b) commutazione in assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore;
c) altre forme di pagamento autorizzate dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle normative vigenti;
d) quietanza del creditore.
2. I mandati di pagamento non estinti entro il termine dell’esercizio sono annullati. Il relativo pagamento è eseguito nel successivo esercizio in conto residui.

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CAPO III: IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

ARTICOLO 27
Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono dimostrati dal rendiconto generale composto dal conto del bilancio, dal conto economico, dallo stato patrimoniale.
2. Il rendiconto generale, viene sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori almeno quindici giorni prima della data di convocazione del Consiglio di Amministrazione che dovrà approvarlo entro il 31 maggio dell’esercizio successivo.
3. La relazione del Collegio dei Revisori, da allegare al rendiconto generale, deve contenere, fra l’altro, l’attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e la coerenza degli assestamenti del bilancio di previsione con i dati rendicontati, nonché valutazioni in ordine alla regolarità della gestione.

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ARTICOLO 28
Conto di bilancio

1. Il conto di bilancio comprende i risultati della gestione finanziaria per l’entrata e per la spesa e contrappone i risultati rendicontati con le previsioni, classificando le voci come nel preventivo finanziario che determinano il risultato di amministrazione.

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ARTICOLO 29
Situazione amministrativa

1. La situazione amministrativa deve evidenziare:
a) la consistenza della cassa all’inizio dell’esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente effettuati nell’anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell’esercizio;
b) il totale dei residui attivi e passivi alla fine dell’esercizio;
c) l’avanzo o disavanzo di amministrazione finale.

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ARTICOLO 30
Struttura del conto economico e dello stato patrimoniale

1. Per la redazione del conto economico e dello stato patrimoniale si applicano le disposizioni degli articoli 2423, 2423 bis e 2423 ter del codice civile.
2. Il conto economico, deve dare una dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante il periodo amministrativo.
3. Lo stato patrimoniale, indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all’inizio e al termine dell’esercizio.
4. Sono vietate compensazioni tra componenti positive e negative del conto economico e della situazione patrimoniale ad eccezione di quelle espressamente previste dalla vigente normativa in materia.

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ARTICOLO 31
Relazione sulla gestione

1. La relazione sulla gestione pone in evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi indicati nella Relazione programmatica del Rettore relativa al medesimo anno finanziario, nonché notizie sui principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell’esercizio.

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ARTICOLO 32
Riaccertamento dei residui

1. Annualmente, in sede di rendicontazione, l’Università è tenuta a compilare la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.
2. Detta situazione dovrà indicare la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nell’anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
3. I residui attivi devono essere ridotti o eliminati per gli importi inesigibili e dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento non superi l’importo da recuperare.
4. All’Università non si applica l’istituto della perenzione amministrativa, salvi gli effetti della prescrizione.

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ARTICOLO 33
Trasferimento dei residui

1. I residui di ciascun esercizio, riaccertati ai sensi dell’articolo 32, sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell’esercizio successivo, separatamente dalla competenza.
2. Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia stato eliminato, per la gestione delle somme residue è istituito, con atto del Direttore Generale, un capitolo aggiunto.

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CAPO IV: LE SCRITTURE CONTABILI

ARTICOLO 34
Sistema di scritture

1. Le scritture contabili dell’Università seguono il sistema finanziario ed economico-patrimoniale.
2. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza sia, separatamente, per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
3. Le scritture economico-patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all’inizio dell’esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell’anno, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell’esercizio ed il relativo risultato economico d’esercizio.
4. Qualora, in forza dell’articolo 4, si preveda un’articolazione in più centri di responsabilità o centri di costo/provento è necessario che siano attivati sistemi, anche extra-contabili, di analisi dei costi che consentano l’imputazione delle risorse in funzione del grado di utilizzo, indipendentemente dall’ufficio che ha sostenuto l’uscita o conseguito l’entrata.

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ARTICOLO 35
Registrazioni contabili

1. L’Università dovrà tenere le seguenti scritture:
a) un partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse, e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo;
b) un partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate, e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo;
c) un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all’inizio dell’esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
d) il giornale cronologico delle operazioni d’esercizio e le altre scritture contabili previste dall’art. 2214 e seguenti del codice civile;
e) il registro degli inventari, di cui al titolo III, contenente la descrizione, la valutazione dei beni all’inizio dell’esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza alla chiusura dell’esercizio.

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ARTICOLO 36
Sistemi di elaborazione automatica dei dati

1. Per la tenuta delle scritture finanziarie ed economico-patrimoniali l’Università può avvalersi, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatica dei dati che siano coerenti con i disposti del presente regolamento.
2. E’ affidato al responsabile del Servizio Finanze il compito di effettuare le opportune modifiche all’articolazione in categorie e capitoli di cui all’articolo 8, comma 5, e di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali ed ulteriori variazioni al regolamento richieste per l’impianto di un efficiente sistema informatizzato di contabilità.

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CAPO V: SERVIZIO DI CASSA

ARTICOLO 37
Affidamento del servizio di cassa

1. Il servizio di cassa è affidato, ad un soggetto autorizzato a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.
2. Il servizio di cassa consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Università e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle uscite, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dai regolamenti dell’Università o da norme pattizie.
3. Per l’espletamento di particolari servizi l’Università può avvalersi di conti correnti postali nonché di istituzioni all’uopo convenzionate.

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ARTICOLO 38
Servizio di cassa interno

1. Qualora ricorrano particolari esigenze di funzionamento, il Consiglio di Amministrazione autorizza l’istituzione di un servizio di cassa interno, disciplinandolo con apposito atto.
2. L’incarico di cassiere e di supplente è conferito dal Direttore Generale ad impiegati in ruolo; l’incarico è valido fino a revoca. L’incarico di cassiere può cumularsi con quello di cassiere economo e di consegnatario.
3. Il cassiere, sotto il controllo del responsabile del Servizio Finanze, cura gli incassi che pervengono direttamente ed effettua i versamenti sul conto di tesoreria dell’Università; lo stesso, anche mediante supporti informatici, annota giornalmente su apposito registro provvisto di vidimazione d’ufficio, le entrate incassate in contanti, assegni o altre forme di pagamento.
4. Il Collegio dei Revisori deve eseguire almeno una volta ogni trimestre una verifica alla cassa interna; analoga verifica effettua in occasione del cambiamento del cassiere.

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ARTICOLO 39
Gestione del Fondo economale

1. L’Economo dell’Università, individuato con provvedimento del Direttore Generale, può essere dotato, all’inizio di ciascun esercizio, di un fondo determinato dal Consiglio d’amministrazione, reintegrabile durante l’esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.
2. Il Fondo economale viene utilizzato per il pagamento di:
a) minute spese d’ufficio, spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e di locali, spese postali, spese per il funzionamento degli automezzi e per l’acquisto di pubblicazioni periodiche e simili, nonché altre spese il cui pagamento per contanti si renda opportuno, conveniente o urgente;
b) anticipi con particolare riferimento alle spese di missione del personale docente e tecnico e amministrativo o d’altro personale che si rechi in missione nell’ambito delle competenze del proprio ufficio, ove per motivi di urgenza non sia possibile provvedere mediante mandati tratti sull’Istituto cassiere;
c) anticipi relativi a compensi per conferenze e seminari a soggetti esterni.
3. L’Economo provvede direttamente per le spese inferiori al limite definito dal Consiglio d’amministrazione; oltre tale limite provvede su ordine del Direttore Generale.
4. I pagamenti e i reintegri sono annotati dall’Economo su apposito registro numerato.
5. Le modalità di gestione del Fondo economale sono disciplinate da apposito regolamento.

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TITOLO III - GESTIONE PATRIMONIALE

ARTICOLO 40
Beni

1. I beni dell’Università si distinguono in materiali ed immateriali e sono valutati secondo le norme del codice civile.
2. I beni materiali, immobili e mobili, sono descritti in separati inventari in conformità delle norme contenute nel codice civile.

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TITOLO IV - ATTIVITÀ CONTRATTUALE

ARTICOLO 41
Autonomia contrattuale

1. L’Università ha piena autonomia negoziale, nel rispetto dei principi costituzionali e dell’Unione Europea, dei propri fini istituzionali e delle disposizioni previste dalla legge 9 Maggio 1989, n. 168.
2. L’Università può stipulare convenzioni, contratti tipici ed atipici, contratti di locazione finanziaria ed emanare atti unilaterali anche per lo svolgimento di attività di supporto e/o integrative dei propri compiti istituzionali.

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ARTICOLO 42
Prestazione di servizi a terzi

1. Le prestazioni di servizi a terzi saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’Università mediante la stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.
2. Si considerano altresì prestazioni di servizi a terzi le attività di ricerca e di consulenza eseguite dall’Università, ai sensi ed in conformità dell’art. 65 comma 1 del DPR 382/80 e successive modificazioni.
3. In applicazione e conformità dell’art. 65 commi 4-5-6, l’Università identifica la somma da destinare alle spese di carattere generale sostenute e ai criteri di cui al comma 3 del citato art. 65 in una percentuale non inferiore al 3% del valore globale ed omnicomprensivo delle singole prestazioni conto terzi così come identificate al precedente comma 2 del presente articolo.

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TITOLO V - SISTEMA DI CONTROLLO

ARTICOLO 43
Composizione e funzionamento del Collegio dei revisori

1. Conformemente all’articolo 11 dello Statuto, il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti al registro dei Revisori contabili e fatte salve le ipotesi di incompatibilità di cui all’articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Collegio dei Revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate. I verbali sono trascritti sul libro dei verbali del collegio dei revisori, tenuto a cura del Presidente del collegio stesso.
3. I doveri e le responsabilità dei Revisori dei conti, oltre a quanto previsto dal presente regolamento, sono rinvenibili negli articoli 2403, 2407 e 2409 del codice civile, ove applicabili.

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ARTICOLO 44
Funzioni dell’organo di revisione

1. L’organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
a) attività di collaborazione con il Senato Accademico e con il Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché per ogni eventuale parere amministrativo-contabile richiesto in forma scritta;
b) pareri sulle proposte di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulla regolarità amministrativo-contabile delle variazioni di bilancio. Nei pareri sono suggerite all’organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare la congruità, la coerenza e l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori e il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione;
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale alla amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
d) relazione sul rendiconto generale contenente l’attestazione sulla corrispondenza alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
e) referto all’organo consiliare su gravi irregolarità amministrative e contabili, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
f) verifiche trimestrali di cassa.
2. L’Organo di revisione è dotato, a cura dell’Università, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
3. L’Organo di revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti. I relativi compensi rimangono a carico dell’organo di revisione.
4. I singoli componenti dell’Organo di revisione hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali, ferma restando la collegialità dei relativi rilievi, pareri e proposte.

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ARTICOLO 45
Durata dell’incarico e cause di cessazione dell’organo di revisione

1. L’Organo di revisione contabile dura in carica tre anni, ai sensi dell’art.11 dello Statuto, a decorrere dalla data della delibera e i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta . Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell’incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell’intero collegio.
2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione del parere sulla proposta di bilancio di previsione e del parere sul rendiconto generale.
3.Il revisore cessa dall’incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo di tempo pari ad un anno.

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ARTICOLO 46
Controllo di gestione

1. Il controllo interno dell’attività amministrativa si attua in conformità all’art.10 dello Statuto ed è svolto dal Nucleo di Valutazione Interno.
2. Il controllo di gestione verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati rispetto alle dotazioni assegnate e attraverso le analisi tra i costi, le quantità e le qualità e ogni altro dato ritenuto indicativo verifica lo stato di efficienza, efficacia ed economicità in relazione sia a standard di Ateneo, sia a standard nazionali.
3. Al fine del controllo interno:
a) L’unità addetta al controllo di gestione è in staff con la Direzione Amministrativa dell’Ateneo;
b) I fattori di efficienza, efficacia ed economicità sono rilevati con riferimento al personale Dirigente, personale di Elevata Professionalità (EP), e ogni altra figura per la quale sia stata stabilita un’indennità di posizione.
4. Il Nucleo di Valutazione Interno per lo svolgimento della propria attività è autorizzata ad accedere alla documentazione amministrativo-contabile degli uffici preposti, ai sensi dell’art.10 dello Statuto.

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TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 47
Modificazioni del regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Direttore Generale.
2. Con le modalità di cui al comma 1, il regolamento viene adeguato alle modifiche degli organi di governo dell’ateneo, degli uffici amministrativi, delle strutture didattiche e di ricerca.
3. In conformità all’art. 19 dello Statuto, le funzioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico sono svolte temporaneamente dal Comitato Tecnico Organizzatore.

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