Art.1
Ambito di applicazione
1.1 - Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, disciplina le procedure di chiamata, presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi, dei professori di prima e di seconda fascia.
Art.2
Richiesta di attivazione delle procedure di chiamata
2.1 - Il Consiglio di Facoltà propone al Consiglio di Amministrazione l’attivazione delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia.
2.2 - La proposta di attivazione di cui al presente articolo viene sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla base della programmazione triennale. In caso di approvazione, il Consiglio di Amministrazione conferisce mandato al Rettore di emanare il relativo bando per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia.
Art.3
Indizione della procedura di chiamata
3.1 - La chiamata dei professori di prima e di seconda fascia si svolge, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei Ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n.251 dell'11 marzo 2005, mediante procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
3.2 - Il bando di indizione della procedura di chiamata è emanato dal Rettore - in conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente art. 2.2 - ed è pubblicato all’Albo di Ateneo, sui siti Internet dell’Ateneo, nonché sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea secondo le procedure comunicate all’Ateneo dagli stessi.
3.3 - Il bando per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia deve indicare:
a. settore concorsuale;
b. le modalità e i termini per l’invio delle candidature, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, con previsione di trasmissione anche tramite posta elettronica certificata, nonché l’eventuale numero massimo di pubblicazioni da presentare da parte dei candidati, comunque non inferiore a 12;
c. le eventuali competenze linguistiche necessarie;
d. informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri del professore chiamato;
e. trattamento economico e previdenziale spettante.
3.4 - I termini per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
3.5 - Ciascuna domanda, corredata di curriculum scientifico-professionale, di eventuali pubblicazioni, di attestati e di ogni altro titolo che possa essere utile alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta con firma autografa non autenticata, corredata di copia fotostatica sottoscritta di documento di identità valido, può essere consegnata a mano o spedita a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato nel bando, entro il termine indicato nel bando. Per l’accertamento della data dell’invio della domanda nei termini fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Art.4
Soggetti ammessi alla procedura di chiamata
4.1 - Alla procedura per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, disciplinata dal presente Regolamento, sono ammessi:
a. studiosi in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, di cui all’art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
b. professori, rispettivamente di prima e di seconda fascia, già in servizio alla data di entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2010, n.240, nel settore scientifico-disciplinare o nei settori scientifico-disciplinari indicati nel bando come settore concorsuale;
c. studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca e di insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, in settori scientificodisciplinari omogenei a quelli indicati nel bando come settore concorsuale, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministro, sentito il CUN, aggiornate ogni tre anni;
d. docenti che hanno conseguito l’idoneità, ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210, limitatamente al periodo di durata della stessa, in un settore scientifico-disciplinare indicato nel bando come settore concorsuale.
4.2 - Ai procedimenti per la chiamata dei professori di I e di II fascia non possono partecipare coloro che abbiano un grado di coniugio o di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore dell’Ateneo ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
Art.5
Commissione esaminatrice
5.1 - Il Rettore nomina, per ciascuna procedura di chiamata, una Commissione esaminatrice composta da tre membri:
a. il Rettore, o suo delegato, con funzioni di Presidente,
b. due membri, professori di I fascia nel caso di procedura di chiamata di un professore di I fascia, ovvero di cui almeno uno professore di I fascia, nel caso di chiamata di un professore di II fascia.
5.2 - La nomina della Commissione esaminatrice avviene con Decreto del Rettore.
5.3 - Nello svolgimento della propria attività di selezione, la Commissione esaminatrice può acquisire la valutazione di docenti e studiosi stranieri di comprovata e riconosciuta qualificazione scientifica e accademica.
5.4 - La commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
Art.6
Selezione dei candidati
6.1 - La procedura di chiamata, alla quale sono ammessi i soggetti di cui all’art. 4.1 del presente regolamento, deve prevedere la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum, nonché dell’attività didattica, volta ad accertare la qualificazione scientifica e l'attività didattica svolte dal candidato e la successiva compilazione della graduatoria, sulla base dei giudizi formulati dalla Commissione.
6.2 - Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto un apposito verbale, firmato da tutti i componenti, con i relativi allegati. Al termine dei lavori, la Commissione redige in via collegiale una relazione finale dei lavori svolti.
Art.7
Approvazione degli atti e proposta di chiamata
7.1 - Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali redatti dalla Commissione esaminatrice, nonché dalla relazione riassuntiva finale dei lavori svolti.
7.2 - Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna, accerta con proprio decreto la regolarità degli atti. Nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione esaminatrice, assegnando, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.
7.3 - Successivamente alla approvazione degli atti, il Consiglio di Facoltà propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia presenti per le proposte di chiamata dei professori di prima fascia e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia presenti per la chiamata dei professori di seconda fascia.
7.5 -Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla nomina in ruolo e presa di servizio del professore di prima o di seconda fascia, di cui alla proposta di chiamata del Consiglio di Facoltà.
Art.8
Nomina in ruolo
8.1 - La nomina in ruolo è disposta dal Rettore con suo decreto e ha effetto dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell’anno accademico. Nel caso in cui l’interessato provenga dai ruoli di un altro Ateneo, per le nomine in ruolo con decorrenza precedente al 1° novembre, occorre il nulla osta dell’Università di provenienza.
8.2 - Il decreto di cui all’art. 8.1 è comunicato tempestivamente al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per gli adempimenti di competenza.
Art.9
Disposizioni transitorie e finali
9.1 - Nelle more della definizione dei settori concorsuali di cui all’art. 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel bando va indicato il/i settore/i scientifico-disciplinare/i di riferimento.
9.2 – Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.